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NUOVA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE PER LE CAVE: PRORA VERSO IL PEGGIO

by François Bruzzo last modified 2009-03-30 14:03

Il punto di vista del Comitato per la difesa del territorio dei Monti Berici

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La Legge Regionale n. 44 del 1982 tuttora vigente è definita come transitoria,  in quanto il suo orizzonte di validità era determinato dall'approvazione del Piano Regionale di Attività di Cava (PRAC). Solo nel 2003 veniva adottato un PRAC che non è mai andato oltre la fase delle osservazioni, le quali, in modo massiccio e compatto, segnalavano che detto PRAC, era incompleto anche perché solo attento e dedicato alle sabbie e ghiaie.

A questo punto, chiaramente, la prassi poteva lasciare immaginare che alle osservazioni seguissero le controdeduzioni, e che proprio in fase di controdeduzioni venisse chiarito quella valenza parziale e le conseguenti notizie o previsioni relative a un piano estrattivo regionale completo. Invece di un PRAC articolato ed esaustivo ci troviamo davanti al progetto di legge n. 92 del 2005 che verrebbe a sostituire la legge transitoria 44 del 1982, che fa anch'essa riferimento all'agognato e tanto sospirato PRAC, ma questa volta, anticipa e tenta di legittimare alcune grave mancanze rilevate in quello solo adottato come quella, primaria e basilare, di riferirsi solo a materiali come sabbia e ghiaia, lasciando nell'ombra e nel più totale silenzio, materiali quali il calcare per cemento e per industria.

Per quanto l'Assessore regionale competente denunciasse, nella relazione che accompagnava l'adozione del PRAC,  "la non positiva situazione attuale" perché "molti territori sono sacrificati da un'intensa presenza di siti (effetto gruviera)", l'attuale proposta di legge è invece peggiorativa  per rapporto alla 44/82 ed abbassa di molto le garanzie di tutela che quest'ultima legge, pure nella sua inadeguatezza, formulava. Parte della meccanica peggiorativa del nuovo PdL consiste nel togliere le percentuali che stabilisce il tetto di superficie delle territorio comunale che l'attività di cava non può superare, allargando l'attività estrattiva alle zone D e F oltre che alle zone E che erano le uniche coinvolte dalla 44/82. La stessa "prospettiva del recupero ambientale", decantata nella presentazione riassuntiva della PdL come un "superamento" del concetto di ripristino ambientale,  si rivela invece di una pericolosa efficacia nel diffondere e moltiplicare l'impronta ecologica. Questo effetto non è collaterale e tende a predominare e a fare cadere ed annientare la prerogativa ambientale di salvaguardia e tutela che il ripristino ambientale e la ricomposizione addotti  dalla 44/82 riuscivano ad includere. Cava di trachite a Montemerlo (PD)

Invece di venire perfezionato questo inquadramento risulta notevolmente sminuito. In alcuni punti, la cosiddetta "prospettiva del recupero ambientale"  si rivela addirittura e paradossalmente, se l'intento vuole davvero essere di "salvaguardia ambientale" come viene dichiarato nel'introduzione al PdL, un incitamento ed una promozione della diffusione pervasiva dell'attività estrattiva sul territorio regionale.
Veniamo ad una più dettagliata esposizione dei punti di alta criticità del PdL 99  operando un sistematico confronto con la 44/82. 

L'articolo 1 dà subito il tono attutendo la formulazione  della 44/82 "rigorosa salvaguardia dell'ambiente"  con "nel rispetto dell'ambiente", nonché  cancellando la dicitura "massima conservazione della superficie agraria utile ai fini produttivi". Manca altresì la precisione chiave della pure attualissima salvaguardia presente nella 44/82 : "La Regione, considerando che i materiali di cava costituiscono risorse non riproducibili, promuove e favorisce sia la ricerca e la sperimentazione di materiali alternativi che quella di tecniche e metodi di utilizzo atti a conseguire il massimo risparmio complessivo soprattutto per i materiali di maggior impatto territoriale o disponibili in riserve più limitate".

Più gravemente, nell'articolo 5 al comma 5 si legge: "Il PRAC può definire quanto indicato ai commi 3 e 4 anche per i materiali di interesse regionale di gruppo B".  Se si tiene conto che al comma 3 vengono stabiliti gli impegni del PRAC nella definizione delle norme generali per le attività di cava, nel produrre la cartografia degli Ambiti Territoriali Estrattivi, degli Insiemi Estrattivi, dei Contesti Vocati, la previsione dei fabbisogni regionali, la ripartizione fra province delle quantità di materiale di interesse regionale, nonché i criteri e le modalità per la coltivazione delle cave, che al comma 4 viene detto che il PRAC deve individuare le aree dove si trovano cave dismesse ed abbandonate, è di primaria e fondamentale importanza e necessità che il comma 5 sancisca che il PRAC deve definire quanto indicato ai commi 3 e 4 anche per i materiali di gruppo B. In caso contrario l'intero impianto metodologico della legge in oggetto cade e quindi le nozioni di Insiemi estrattivi, Ambito Territoriale Estrattivo e Contesto Vocato, tutte le norme, criteri e modalità di coltivazione delle cave non funzionano più ad inquadrare i materiali  di gruppo B quali il calcare per cemento o per industria di cui sono ricchi i Monti Berici per esempio.

Questo rendere facoltativo per i materiali di gruppo B le norme, i criteri e quindi l'intero inquadramento metodologico del PRAC sarebbe davvero disastroso per i Monti Berici e le altre zone del Veneto in cui questo materiale viene estratto.
All'articolo 8, al comma 4 si sancisce che il PRAC "recepisce, in sede di revisione, i quantitativi di materiali litoidi ecc.".

Nella 44/82 la precisione di "in sede di revisione" non c'era. A questo punto riteniamo che il PRAC debba recepire anche il materiale che risulta dall'attività di miniera e non afferente al minerale oggetto di coltivazione.

Con l'articolo 9 i Comuni vengono estromessi dalla gestione del proprio territorio e viene  svuotato il significato degli strumenti di pianificazione comunali, mentre la 44/82 all'articolo 9 comma b) diceva del coordinamento e della verifica delle "indicazioni dei Comuni" e al comma c) insisteva sul tenere conto delle indicazioni dei Comuni. In questa direzione di esclusione segnaliamo che scompare del tutto il contenuto dell'intero articolo 8 intitolato "Partecipazione dei Comuni".

Cava di detrito (BL)L'articolo 12, è il più inquietante. Mentre la 44/82 limitava l'attività estrattiva alla zona E, il progetto di legge in oggetto dice al comma 2 che "possono altresì costituire aree di potenziale escavazione, previo parere favorevole del Comune, le zone territoriali D,  le aree per servizi e le zone F,  limitatamente ai parchi urbani e territoriali". A questo bisogna aggiungere la già citata scomparsa delle percentuali  che nella 44/82 limitavano le superficie di area di cava in relazione con l'estensione del terreno comunale. Come dire che il comune di Vicenza potrà fare una cava, nel parco Querini, oppure se il comune di Venezia vuole, nel parco di S.Giuliano se ne potrà realizzare un'altra.  Si desidera davvero questo!  Inoltre al comma 4  del medesimo articolo si dice che si "possono aprire cave proposte dai comuni e con parere favorevoli della provincia fuori dagli Insiemi Estrattivi individuati dal PRAC". Al comma 5 si aggiunge come aree di potenziale escavazione le "aree a rischio idrogeologico o geologico".  Ad esempio nel caso della paleofrana del Brustolè, nel territorio di Arsiero in provincia di Vicenza (peraltro super monitorata e stabilmente ferma da più di 40 anni) per le ragioni della cosiddetta "sicurezza", essa potrà essere attaccata fin da subito estraendo 20 milioni di m³ di detrito, come già previsto nel progetto della RA, noto cartello di cavatori, che da tempo aspetta tempi propizi per poter realizzare quanto da loro proposto. Se poi a seguito di tali escavazioni la paleofrana si muoverà, questa volta davvero per i danni causati da tale escavazione, allora se potranno scavare 180 milioni di m³ di ulteriore detrito. A questo punto, con tutte queste concessioni e placet, il deprecato "effetto gruviera" viene davvero favorito e moltiplicato a livello esponenziale.

L'articolo 13 persevera su questo indirizzo aprendo la voragine delle varianti agli strumenti urbanistici: nelle nuove cave, purché con l'accordo del Comune e dei soggetti interessati (cioè i cavatori) si potrà costruire come  e quanto si vuole, anche mediante PIRUEA. Con ciò, la cosa pubblica sarà destinata a diventare una questione privata. In questo modo viene agevolato una collusione fra comune ed operatori del settore delle escavazioni. Al comma 7, il recupero ambientale applicato alle cave dismesse e/o abbandonate potrebbe aprire al riutilizzo del suolo per gli usi a questo punto più diversi: basta solo una variante, appunto.

L'articolo 39 introduce ulteriori concessioni abbassando la fascia di rispetto  a 100 metri anche per i territori collinari mentre  la 44/82  riguardava solo i "territori montani", e, autorizzando lo scavo in falda nelle cave in atto ove essa emerge.  Dall'analisi della documentazione allegata al PRAC adottato nel 2003, si scopre che  numerose sono le cave dismesse e quelle ancora attive, in cui si è già scavato in falda. Queste sono concentrate soprattutto in provincia di Treviso e di Verona, nonostante che la legge 44/82 ne prevedesse il divieto assoluto. Rimane inoltre ed ancora in quest'articolo, molto inopportuno e minaccioso il tremendo silenzio che grava sul comportamento da seguire nel caso delle cave di materiali del gruppo B. L'articolo 39 esprime un divieto di portare a giorno le falde freatiche solo per le cave di materiale di gruppo A.

Sia nel PRAC che nel progetto di legge regionale in oggetto, non viene fatta menzione alcuna delle aree S.I.C. e Z.P.S. come aree di elevata tutela: Piemonte, Toscana, Campania e Puglia vietano l'apertura di nuove cave o addirittura l'ampliamento di quelle esistenti nelle suddette zone. La legge in oggetto invece, considera permissibile  la coltivazione di cave anche nel parco dei Colli Euganei lasciando tale decisione all'Ente parco competente (articolo 15, comma 4), e quindi nelle zone  S.I.C come i Monti Berici, dove sono presenti le georisorse afferenti ai materiali di gruppo B d'interesse regionale è possibile aprire nuove cave seguendo la procedura della Valutazione d'Impatto Ambientale.

È importante per tutti i cittadini e gli amministratori locali che vogliono evitare questo peggioramento della normativa vigente coordinarsi ed intervenire presso la Regione Veneto prima che sia troppo tardi.

François Bruzzo
                      Presidente Comitato Intercomunale Tutela Territorio Area Berica


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